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Legge | Pareri legali

PARERI LEGALI SU DIRITTO DI FAMIGLIA E VIOLENZA

dell’avvocato Silvia Bardesono

Pareri legali

L’avvocato Silvia Bardesono di Torino, specializzata in diritto di famiglia e difesa delle donne e dei minori, ha offerto gratuitamente alle utenti di Chiara’s Angels alcuni pareri legali in materia di separazioni di coppie di fatto o sposate, di affido dei figli minori, di violenza domestica.

“Mi sono rivolta all’avvocato da te indicato. Mi ha risposto subito e si è resa disponibile per darmi le risposte legali che mi servono. Mi ha lasciato il numero dello studio e mi ha detto che la pratica si può fare anche a distanza. Grazie ancora, Chiara, sei veramente un punto di riferimento importantissimo per noi donne.” Cristina 🙂

Casi di separazione di coppie di fatto con figli | Affido nei casi di separazione con figli minori | Casi di separazione di coniugi con figli | Casi di violenza domestica


Casi di separazione di coppie di fatto con figli

TUTELA DEI FIGLI NATURALI

Mi sto separando dal mio compagno, da cui ho avuto dei figli, ancora minorenni. Verranno tutelati dalla Legge?

Il fatto che una coppia convivente non sia unita dal vincolo del matrimonio non ha nessuna ripercussione negativa sulla prole: quando sono presenti dei figli minori, le regole e le tutele che la legge offre nei confronti dei figli trovano analoga applicazione sia nella separazione dei coniugi sia nella separazione della coppia di fatto. Infatti, la Legge n. 219 del 10/12/2012, pubblicata in Gazzetta ufficiale il 17/12/2012 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2013, ha eliminato qualsiasi forma discriminatoria tra i figli legittimi, ossia nati all’interno di un matrimonio, e i figli naturali, ossia nati fuori dal matrimonio. Questa legge ha stabilito la competenza del Tribunale Ordinario (mentre prima era competente il Tribunale dei minori) anche per la separazione delle coppie di fatto che hanno figli e intendono tutelare i rapporti di questi con entrambi i genitori, dando così l’avvio ad una serie di modifiche e di abrogazioni di diversi articoli del codice civile che ormai non avevano più ragione d’essere in relazione al mutato contesto socio-culturale e soprattutto discriminavano i figli cosiddetti naturali rispetto a quelli “legittimi”, utilizzando una terminologia vigente fino a poco tempo fa. Le coppie di fatto, quindi, che hanno figli e vogliono regolamentare e tutelare i rapporti con questi possono ricorrere al giudice. Nei casi di convivenza, però, l’intervento del giudice è eventuale e limitato alla sola presenza dei figli e non anche alle questioni di carattere economico e patrimoniale, dal momento che l’unione della coppia si scioglie in maniera autonoma e libera.

COLLOCAZIONE DEI MINORI

In fase di separazione, i nostri figli sono stati affidati a entrambi i genitori. In quale casa risiederanno?

La collocazione della prole presso l’uno o l’altro genitore rappresenta il mero riflesso di una esigenza pratica discendente dalla separazione dei due genitori. In assenza di un accordo tra i genitori, sarà il giudice a dover procedere alla scelta del genitore presso cui i figli vivranno stabilmente e per la sua individuazione, dovrà tenere principalmente conto:
1. dell’età dei minori; 2. della necessità di preservare allo stesso la continuità con la figura genitoriale di maggiore riferimento in termini di presenza e quotidiano accudimento; 3. dello spirito di collaborazione e disponibilità di ciascun genitore al riconoscimento dell’importanza della figura dell’altro coniuge nella vita dei figli.
L’individuazione del genitore collocatario nella prassi coincide, nella maggior parte dei casi, con l’individuazione del genitore assegnatario della casa coniugale.
Si tende quindi a stabilire la conservazione, da parte della prole, dell’habitat domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, soddisfacendo in tal modo l’esigenza di evitare ai figli minorenni l’ulteriore trauma di un allontanamento dall’abituale ambiente di vita e di aggregazione dei sentimenti. Un figlio minore non verrà mai sradicato dal luogo in cui è cresciuto e in cui vive.
In vista della realizzazione di tale interesse, il giudice dovrà quindi decidere dell’assegnazione della casa familiare coerentemente con le determinazioni assunte circa i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore. In via di principio, la scelta dovrebbe privilegiare il genitore con il quale i figli vivono prevalentemente. Nell’ipotesi in cui i tempi della presenza dei figli presso ciascun genitore dovessero risultare tendenzialmente uguali,la dottrina ha proposto, quali soluzioni, quella di privilegiare il genitore economicamente più debole.

ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE

Mi sto separando dal mio compagno, proprietario della casa in cui vivo con i nostri figli. Dovremo andare via?

Una delle maggiori tutele che la Legge predispone nei confronti dei figli minori riguarda l’abitazione della casa familiare. In altre parole, l’assegnazione della stessa abitazione viene effettuata sempre a tutela dei figli e del loro interesse a non subire il trauma dell’allontanamento dall’immobile ove si è svolta la loro esistenza fino al momento della separazione tra i genitori.
Le ragioni alla base di questa eventuale decisione sono da ricercarsi principalmente negli studi e nelle ricerche di matrice psicologica a tutela dei minori in ordine al significato e al valore della casa per i figli nell’ambito delle vicende separatizie. Nel momento in cui la crisi tra i genitori destabilizza i figli appare indispensabile non modificare completamente tutta la loro vita. Proprio per questo motivo occorre mantenere ai figli la casa in quanto il trasferimento in altro luogo potrebbe accrescere angosce di perdita e di vuoto, già innescate dal trauma della separazione genitoriale.
La casa, intesa come spazio vissuto, rappresenta, soprattutto per i figli nelle vicende separatizie, il conosciuto contrapposto all’ignoto, il massimo della sicurezza spaziale, significa appartenenza, è il luogo posseduto dove i figli si strutturano e si riconoscono come esseri umani: in sintesi, il senso fondamentale di casa fa parte del substrato dell’identità stessa dei figli. Pertanto, un figlio minore non verrà mai sradicato dal luogo in cui è cresciuto e in cui vive. E, fatti salvi i casi di gravissimi disturbi personali o dipendenze da sostanze stupefacenti, la casa familiare, soprattutto in presenza di figli minori, viene assegnata di regola alla madre. Non pare inoltre ammissibile, almeno in dottrina, l’assegnazione della casa familiare ai figli, con permanenza alternata dei genitori.
L’assegnazione della casa coniugale costituisce un istituto tipico del diritto di famiglia, non inquadrabile in alcuno dei diritti di godimento previsti dall’ordinamento: non è quindi un diritto reale, così come non è un diritto personale di godimento di fonte contrattuale (locazione o comodato). La sua funzione è unicamente quella di regolamentare l’uso dell’immobile tra due soggetti nel caso in cui essi abbiano avuto figli e abbiano convissuto con essi in una casa comune, siano essi coniugi, ex coniugi o ex conviventi more uxorio.
E ciò a prescindere dal diritto sottostante in virtù del quale essi lo occupavano durante la convivenza, diritto che non subisce modificazioni a seguito della assegnazione, sia che la proprietà spetti a uno solo, sia che spetti a entrambi, sia che il mutuo sia a carico del compagno e di un’altra persona. Dunque, il Suo compagno non ha diritto a pretendere il Suo allontanamento dalla casa dove attualmente vive, anche se lui ne è il solo proprietario.

PERDITA DELLA CASA FAMILIARE

Per gravi abusi del mio ex compagno, ho dovuto lasciare la casa in cui abitavo con i figli…

Lei è stata costretta ad andarsene dalla casa familiare. In altre parole, non è stata una decisione presa di Sua volontà o con leggerezza; piuttosto, oserei dire che si sia sentita quasi obbligata e nella necessità di trovare una nuova abitazione a seguito del verificarsi di tutta una serie di episodi gravi e di difficile sopportazione riguardanti la quotidianità Sua e dei Suoi figli. Ritengo che, proprio per questi motivi, Lei possa chiedere al Suo ex convivente di contribuire economicamente alle spese di affitto e sostentamento nella nuova abitazione. Non ravvedo il motivo per cui Lei e i Suoi figli dobbiate rimetterci quando (tra le altre cose) l’assegnazione della casa familiare ha anche un valore economico a tutto vantaggio di chi ne beneficia e di cui in questo caso Lei non ne godrebbe più. A ragione di quanto detto, aggiungo che il nuovo art. 155 quater del codice civile tiene in considerazione il valore economico della perdita dell’uso della casa familiare da parte del suo proprietario (com’era stato da parte del Suo ex compagno nel momento in cui la casa di sua proprietà era stata assegnata a Lei), disponendo che dell’assegnazione il giudice tenga conto nella regolamentazione dei rapporti economici, considerato il titolo di proprietà. Pertanto, e dal momento che Lei non beneficia più della casa familiare, Le consiglio, ripeto, di avanzare una richiesta di contributo economico a carico del Suo ex compagno per aiutarLa a fronteggiare le difficoltà, recenti e sopraggiunte, di cui si è già fatta carico e continuerà a farsi carico immettendosi in nuova collocazione abitativa.

MANTENIMENTO DEI FIGLI

Chi deve provvedere, e in che misura, al mantenimento dei figli minori dopo la separazione della coppia?

La legge sull’affido condiviso lascia la determinazione sul mantenimento dei figli all’accordo dei due ex coniugi. Essi sono liberi di stabilire misura e modo con cui provvedere – ciascuno per la propria parte – al mantenimento, alla cura, istruzione ed educazione dei figli. L’accordo, che deve comunque tenere conto delle rispettive capacità economiche dei due – e quindi prevedere una contribuzione proporzionale ai rispettivi redditi – deve essere poi sottoposto al vaglio del giudice che ne verifica la rispondenza all’ interesse del minore.
Solo nell’ipotesi in cui i due genitori non abbiano trovato l’accordo, la misura e il modo con cui essi dovranno provvedere al mantenimento della prole viene stabilita dal giudice stesso, che stabilirà la corresponsione di un assegno periodico di mantenimento, sempre tenendo conto delle rispettive risorse economiche dei genitori. Nel compiere tale attività, sempre nel caso di mancato accordo tra i due ex, il magistrato dovrà seguire i seguenti criteri :
1. le esigenze del figlio;
2. il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3. i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4. le risorse economiche di entrambi i genitori;
5. la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Oggi dunque la legge impone il dovere di contribuire alle esigenze dei figli ad entrambi i genitori in proporzione al proprio reddito. Questi debbono provvedervi non solo con le rispettive sostanze ma anche con la capacità di lavoro, professionale o casalingo. Non può il genitore sottrarsi a tale obbligo adducendo il proprio stato di disoccupazione o la difficoltà a trovare mansioni idonee alla propria formazione o qualifica professionale. Ciascun genitore è tenuto a procurarsi, tramite la ricerca di un lavoro adeguato, fonti economiche tali da consentirgli di assolvere al proprio dovere di mantenimento del figlio. Un onere economico quest’ultimo che non risponde solo ad un obbligo alimentare, ma si estende anche all’ambito scolastico, abitativo, sanitario e sociale e che soprattutto non viene meno neanche qualora uno dei due ex coniugi abbia un reddito particolarmente basso.
Il dovere di mantenimento sussiste anche nel caso di figli maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti, sussistendo la necessità di garantire ai figli maggiorenni la certezza del mantenimento sino a quando non raggiungeranno l’indipendenza economica, sia come obbligo derivante dalla procreazione, sia per lo sfondo solidaristico che è proprio della famiglia, intesa quale unità fondamentale dell’organizzazione sociale. Non sarebbe infatti conforme con i fondamentali principi dell’ordinamento sollevare il genitore dall’obbligo di mantenimento, quando il figlio abbia raggiunto la maggiore età.

SOTTRAZIONE DI MINORE

Il mio ex, da cui mi sto separando, minaccia di portarmi via i figli. Può davvero farlo?

È ormai assodato – per prassi giurisprudenziale – che la prole, soprattutto quando è in così tenera età, venga affidata alla madre a cui viene, al contempo, assegnata anche la casa coniugale (si parla di una percentuale altissima, pari al 98-99% a favore della madre). Qualora il padre sottraesse i figli senza alcuna autorizzazione, incorrerebbe nel reato di sottrazione di minorenne, di cui all’art. 574 c.p. che disciplina, appunto, il comportamento di colui che sottrae il minore alla vigilanza dell’altro genitore, così da impedirgli l’esercizio della funzione educativa e i poteri inerenti all’affidamento, rendendogli impossibile l’ufficio che gli è stato conferito dall’ordinamento nell’interesse del minore stesso e della società. Il delitto di sottrazione di minore è plurioffensivo, in quanto lede non soltanto il diritto di chi esercita la potestà del genitore, ma anche quello del figlio a vivere nell’habitat naturale, con la conseguenza che per integrare il delitto contestato è necessario che l’agente prenda con sé il figlio, contro la volontà dell’altro genitore, per un periodo di tempo rilevante, tanto da impedire all’altro genitore di esplicare la propria potestà e sottrarre il bambino dal luogo di abituale dimora.

MODIFICA DEGLI ACCORDI SUI FIGLI

I miei figli, affidati a me e al padre, da cui sono separata, sono a disagio con la sua nuova compagna…

Lei esprime il disagio subito dai Suoi figli nel dover condividere la propria quotidianità, i propri spazi, (anche, probabilmente, il tempo con il proprio padre), con una terza persona che non è loro gradita − essendo, presumibilmente, entrata a far parte delle loro vite a seguito della pronuncia del Giudice. Posso rassicurarLa che, benché il Giudice ebbe modo di stabilire, dopo aver conferito con gli stessi ragazzini, che questi trascorressero due giorni con la mamma e due giorni con il padre, e i fine settimana alternati presso l’uno o l’altro genitore, detti accordi, nonché le statuizioni prese in sede di separazione della coppia di fatto, possono essere sempre modificati nel tempo. Nulla Le vieta, pertanto, che ove si modifichino le condizioni di fatto che hanno dato origine agli accordi (es. mutamento delle condizioni economiche di un genitore, trasferimento di residenza, mutamento delle condizioni fisiche-psichiche dei figli, ecc ecc…), Lei possa proporre una richiesta di revisione dei medesimi accordi, se fatto, ma è implicito, nell’interesse dei minori.
Perché è vero che è lo stesso codice civile ad affermare il principio secondo cui i figli hanno diritto ad un rapporto equilibrato e continuativo con i due genitori e rapporti significativi con i nonni e i parenti di ciascun ramo genitoriale, ma è altrettanto vero che, qualora vi siano contrasti su questioni di particolare importanza, come possono essere per l’appunto la serenità e l’equilibrio dei figli, ciascun genitore può ricorrere al giudice indicando le motivazioni di fatto a sostegno di una richiesta di revoca delle disposizioni precedentemente emanate, e auspicando la pronuncia da parte del giudice delle determinazioni che ritiene più idonee e utili nel loro interesse.
Il giudice, a quel punto, convocherà i genitori e disporrà nuovamente l’audizione dei figli minori, che saranno chiamati ad esprimere liberamente la propria opinione e a raccontare con serenità la propria vita, le proprie vicende personali e i propri dissidi interiori. Si tende infatti sempre più a non ignorare le preferenze personali dei minorenni nel caso in cui si debba decidere su questioni che li riguardano direttamente, in quanto l’interesse dei figli deve essere sempre considerato superiore a quello del mondo adulto.
Il giudice non può impedire al padre di frequentare una nuova compagna e di rifarsi una vita affettiva, ma è altrettanto certo che se i ragazzini mal sopportano la persona in questione, tanto da patire e provare sofferenza, questa circostanza merita di essere posta all’attenzione del giudice. E ciò, sino al raggiungimento della maggiore età.

Affido nei casi di separazione con figli minori

AFFIDAMENTO CONDIVISO

Io e il mio compagno ci stiamo separando e non troviamo un accordo sulla custodia dei figli. Cosa succederà?

Quando non si riesce ad addivenire a un accordo con l’altro genitore, l’unica soluzione è adire la competente autorità giudiziaria affinché si pronunci in merito, mettendo ordine alla controversia. In tale caso, il giudice dovrà procedere alla scelta del genitore presso cui i figli vivranno stabilmente, e per la sua individuazione, dovrà tenere principalmente conto:
1. dell’età dei minori; 2. della necessità di preservare allo stesso la continuità con la figura genitoriale di maggiore riferimento in termini di presenza e quotidiano accudimento; 3. dello spirito di collaborazione e disponibilità di ciascun genitore al riconoscimento dell’importanza della figura dell’altro coniuge nella vita dei figli.
Dall’ultima riforma sulla famiglia nel 2006, si tende ad assicurare al minore la possibilità di mantenere con entrambi i genitori legami il più possibile simili a quelli propri del rapporto genitori-figli nella fisiologia della convivenza familiare; la regola generale che si applica è dunque quella dell’affidamento condiviso, che il giudice dispone senza necessità di valutare quale dei due genitori sia maggiormente idoneo ad occuparsi dei figli.
Quando si parla di affidamento condiviso non si dovrebbe intendere una permanenza alternata dei figli presso l’uno e l’altro genitore (come tristemente ravvisato da alcuni), ma una gestione paritaria della potestà genitoriale che, appunto, viene esercitata da entrambi i coniugi. Si parla dunque di bigenitorialità: i genitori sono posti sullo stesso piano di responsabilità, hanno pari dignità e, di comune accordo, prendono decisioni nell’interesse della prole sulla sua educazione, istruzione e formazione, tenendo conto di desideri, capacità e inclinazioni.
Dalla straordinaria amministrazione, esercitata solo congiuntamente, va distinta l’ordinaria amministrazione, che il giudice può stabilire sia esercitata separatamente. Siamo nel campo delle decisioni riguardanti il quotidiano, che mal sopportano di essere posticipate all’incontro tra i genitori e al loro accordo. Solo in caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice.

Mi sto separando dalla mia compagna, che non richiede l’affido esclusivo dei nostri figli. Quando li vedrò?

La nuova legge sull’affidamento dei minori tende a privilegiare l’affido ad entrambi i genitori, detto affidamento condiviso, che non si dovrebbe intendere come una permanenza alternata dei figli presso l’uno e l’altro genitore (come tristemente ravvisato da alcuni), ma come una gestione paritaria della potestà genitoriale che, appunto, viene esercitata da entrambi i coniugi. Si parla dunque di bigenitorialità: i genitori sono posti sullo stesso piano di responsabilità, hanno pari dignità e, di comune accordo, prendono decisioni nell’interesse della prole sulla sua educazione, istruzione e formazione, tenendo conto di desideri, capacità e inclinazioni. In questo caso, le decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere prese anche solo da uno dei due coniugi, senza interpellare l’altro, mentre per quelle di straordinaria amministrazione sarà necessario il consenso vincolante di entrambi i genitori.
Riguardo il tempo da trascorrere con i figli, al padre, di solito, vengono accordate una o due mezze giornate alla settimana e un paio di fine settimana al mese. Gli accordi presi riguardo le condizioni di visita possono sempre essere modificati, ove si modifichino le condizioni di fatto che hanno dato origine agli accordi stessi (ad esempio, il mutamento delle condizioni economiche di un genitore, un trasferimento di residenza, il mutamento delle condizioni fisiche/ psichiche, ecc). Ciò ha lo scopo di tutelare l’interesse dei minori, che è da considerarsi prevalente su quello del mondo adulto. I vecchi accordi devono comunque essere rispettati sino alla nuova pronuncia del Giudice.
Per quanto riguarda il discorso “vacanze”, in presenza di una pronuncia del Giudice che autorizza il padre a trascorrere le ferie con il figlio, egli dovrà necessariamente comunicare alla madre l’esatta località di villeggiatura, oltre a permetterle di interagire con il bambino come e quando lei ritiene più opportuno per la serenità e il benessere del minore.
Comportamenti diversi, quali l’omessa o falsa comunicazione del luogo di vacanze, potrebbero assumere contorni di responsabilità penale.

AFFIDAMENTO PER DECISIONE GIUDIZIALE

Mi sto separando da un uomo con problemi di dipendenze/ violenza. Il giudice affiderà mio figlio a entrambi?

Dall’ultima riforma sulla famiglia nel 2006, si tende a privilegiare l’affido condiviso dei figli, che vengono quindi affidati ad entrambi i genitori, ma il giudice deve comunque valutare se l’affido condiviso non sia in realtà nocivo al minore, ossia contrario al suo interesse, giustamente considerato prevalente su quello del mondo adulto.
La valutazione della rispondenza all’interesse del minore dell’affido condiviso deve essere compiuta ponendo il medesimo minore al centro dell’attività istruttoria del giudicante, anche attraverso l’ascolto del minore stesso. Il giudice, in questi casi, si avvale di tutti i supporti che gli consentono un’effettiva percezione della situazione famigliare: consulenze tecniche psicologiche, opportunamente estese ad entrambi i genitori in conflitto, oltre che al minore, ma anche indagini degli operatori dei servizi sociali e quant’altro possa essere di supporto per arrivare ad una decisione giudiziale.
Intraprendere questa strada è consigliabile solo in situazioni oggettivamente gravi, quali, ad esempio, forti disturbi della personalità, dipendenze da sostanze psicotrope quali alcool e droghe, aggressività nei confronti del compagno e della prole, disinteresse totale nei confronti della stessa, violazione reiterata e ostinata degli adempimenti di mantenimento, stato detentivo collegato a violenze nei confronti del coniuge per reati famigliari. Può essere infatti estremamente doloroso per dei bambini dover subire e sopportare un iter giudiziale di questo tipo.

Mi sto separando da un uomo che ha in affidamento una figlia da una precedente unione. Posso chiederne l’affidamento?

Anche se suo marito è l’affidatario della figlia minorenne, lei può chiedere l’affidamento della ragazzina. In tal caso sarebbe necessario accertare tutta una serie di manchevolezze da parte del padre nei confronti della ragazzina, sia economiche che affettive, oltre che eventuali violenze fisiche, verbali e psicologiche nei suoi confronti. A tal proposito mi preme sottolineare come, in caso di separazione giudiziale, il giudice, talvolta anche prima dell’emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti, possa disporre l’audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore ove ritenuto capace di discernimento. Questo perché si ritiene che non si può ignorare l’opinione del minorenne nel caso in cui si debba decidere a quale genitore dovrà essere affidato, in quanto il minore è parte sostanziale del procedimento e portatore di interessi contrapposti rispetto a quelli dei genitori. Il minore, quindi, solo nella separazione giudiziale (non nella separazione consensuale), e solo ove ci siano contrasti rispetto all’affidamento, è chiamato a esprimere liberamente la propria opinione e a raccontare con estrema fluidità la propria vita e le proprie esperienze, e dunque, anche i suoi intendimenti con chi vorrebbe continuare a vivere.
Anche quando uno dei coniugi in fase di separazione non sia il genitore di un minore, l’opzione tra affido condiviso ed esclusivo dipende quindi ed anche dalla giudiziale verifica della rispondenza dell’uno o dell’altro all’interesse del minore, considerato sempre prevalente rispetto a quello degli adulti. La valutazione della rispondenza all’interesse del minore dell’affido condiviso dev’essere compiuta ponendo il medesimo minore al centro dell’attività istruttoria del giudicante, anche attraverso l’ascolto del minore stesso. L’audizione del minore è considerata strumento essenziale per la formazione del convincimento del giudice, ma anche strumento di attuazione del diritto del minore di esprimere liberamente la propria opinione, consentendo al giudicante di percepire, attraverso la voce del bambino, le esigenze di tutela dei suoi primari interessi. Una percezione che può seguire percorsi complessi e non limitarsi all’ascolto del minore nel corso di una udienza istruttoria. Il giudice, in questa indagine, potrà avvalersi di tutti quei supporti che gli consentono un’effettiva percezione della volontà del minore, una volontà che non sempre traspare dalle parole o dai silenzi del bambino: ci si riferisce alle consulenze tecniche psicologiche, opportunamente estese anche ai genitori in conflitto, ma anche all’attività degli operatori dei servizi sociali, sempre pronti a monitorare la situazione familiare del minore e a costruire percorsi di sostegno indispensabili per addivenire ad una condivisione della genitorialità.

AFFIDAMENTO ESCLUSIVO

A seguito di abusi subiti, vorrei allontanare da casa il mio compagno e ottenere la custodia dei figli. Posso farlo?

Lei può chiedere l’allontanamento del compagno dalla casa famigliare. A fronte degli innumerevoli abusi psicologici/ fisici subiti potrebbe infatti, come extrema ratio, proporre presso il Tribunale Ordinario della città in cui vive, e tramite legale di fiducia, un ricorso ex art. 317 bis cc per affidamento dei minori. Con tale ricorso, si chiede al giudice che i minori vengano affidati in via esclusiva alla madre e che il padre possa vederli e tenerli con sé una o due volte a settimana con le modalità che si preferiscono. In via subordinata, si chiede l’affidamento condiviso dei minori a entrambi i genitori con collocamento stabile degli stessi presso la madre e modalità di visita da parte del padre come sopra detto; contestualmente si avanza richiesta di mantenimento per i figli e domanda di idonea CTU (consulenza tecnica di ufficio) al fine di valutare la personalità del Suo convivente e la sua capacità genitoriale.
Si tratta, come ho detto, di una soluzione “ultima”, nel caso in cui Lei intenda chiedere l’affidamento esclusivo dei figli. In ogni caso, qualora decidesse di separarsi di fatto dal Suo compagno, Le continuerà a godere del diritto di vivere, con la prole, presso l’attuale residenza, che rappresenta la casa familiare dei suoi figli.

Casi di separazione di coniugi con figli

SEPARAZIONE CONSENSUALE CON FIGLI

Io e mio marito ci stiamo dividendo con una separazione consensuale. Cosa comporta per noi e per i nostri figli?

Quando i genitori sono uniti dal vincolo del matrimonio, si parla di separazione personale tra coniugi. Essa può essere giudiziale (contenziosa) o consensuale. A differenza di quella giudiziale, la separazione consensuale si fonda sull’intesa dei genitori di separarsi e recepisce un accordo raggiunto dagli stessi coniugi in una fase stragiudiziale. L’accordo riguarderà sia tutte le questioni relative ai figli (affidamento, collocamento, regolamentazione delle visite, contributo al mantenimento, assegnazione della casa coniugale ecc.) che quelle relative ai rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi (autorizzazione a vivere separati, eventuale contributo al mantenimento del coniuge più debole, eventuale divisione di beni comuni e arredi). I coniugi sono dunque liberi di stabilire misura e modo con cui provvedere – ciascuno per la propria parte – al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli. L’accordo, che deve comunque tener conto delle rispettive capacità economiche di ciascuna parte, e quindi prevedere una contribuzione proporzionale ai rispettivi redditi, dev’essere poi sottoposto al vaglio del giudice, che ne verifica la rispondenza all’ interesse del minore.
I coniugi possono rivolgersi a un solo legale o prenderne uno ciascuno. La seconda soluzione è preferibile in caso di alta conflittualità: le comunicazioni tra professionisti sono, ovviamente, scevre da tutta quella parte emotiva che i coniugi sentono ed è più facile comunicare e far valere le ragioni del cliente, avendo sempre e comunque, come obiettivo, quello della tutela e della salvaguardia dei figli della coppia.
L’iter per arrivare a un accordo può essere lungo e tortuoso anche nella separazione consensuale; varia infatti a seconda della complessità sia dei rapporti personali tra i coniugi e con i figli, sia delle questioni economiche e/o patrimoniali da considerare. Si va dalle situazioni in cui i coniugi trovano da soli una soluzione a quelle, più frequenti, in cui si rendono necessarie lunghe trattative tra i rispettivi legali e può essere richiesta la collaborazione di mediatori familiari, allo scopo di migliorare le comunicazioni e le relazioni tra i genitori e di favorire una loro migliore gestione degli interessi dei figli. In ogni caso, la posizione dei coniugi sarà sempre paritaria, potendo ciascuno formulare le proposte che più ritiene consone ai figli, così come accettarle o rifiutarle se non ne è convinto, senza obblighi di nessun tipo e nell’assoluta libertà di scelta. L’accordo dovrà avere caratteristiche che consentano di reggere con il tempo e presuppone una trattativa fondata sull’analisi delle varie esigenze e dei vari interessi, finalizzata a dare un nuovo assetto alle relazioni della famiglia disgregata.
Condizioni della separazione non sono soltanto quelle regole di condotta destinate a scandire il ritmo delle reciproche relazioni per il periodo successivo alla separazione (o al divorzio), ma possono essere anche tutte quelle pattuizioni alla cui conclusione i coniugi intendono comunque ancorare la loro disponibilità per una definizione consensuale della crisi coniugale; tra queste ultime non può non rientrare l’assetto, il più possibile definitivo, dei propri rapporti economici, con la liquidazione di tutte le pendenze ancora eventualmente in atto.
L’ammissibilità delle pattuizioni tra i coniugi in crisi trova il suo principale fondamento nella generale affermazione del principio di autonomia privata (o negoziale). L’accordo di separazione è atto unitario ed essenzialmente negoziale, soggetto a controllo ma innanzitutto espressione della capacità dei coniugi di autodeterminarsi responsabilmente, tanto che in dottrina si è indicata la separazione consensuale come uno dei momenti di più significativa emersione della negozialità nel diritto di famiglia.
Una volta raggiunto l’accordo il procedimento è veloce, in quanto consta di una sola udienza dinanzi al presidente del Tribunale del luogo ove la famiglia ha la residenza.
Il Tribunale non può rifiutare l’omologazione entrando nel merito della decisione assunta dai coniugi, essendo sottratto il potere di valutazione delle ragioni che li hanno portati alla manifestazione della volontà di separarsi. L’omologazione può tuttavia essere rifiutata se i coniugi non adottino adeguate soluzioni riguardo all’affidamento e al mantenimento dei figli. Solo l’interesse di questi giustifica il sindacato del giudice, che può sfociare nella richiesta di modifiche dell’accordo dei coniugi in contrasto con essi.
Anche nel caso di separazione della coppia di fatto i genitori possono addivenire a un accordo consensuale che regolamenti l’affidamento dei figli, il loro collocamento, i rapporti tra genitori e i figli, il contributo al loro mantenimento, l’assegnazione della casa familiare. Detto accordo viene trasposto in un ricorso congiunto che il Tribunale, previa verifica, ratifica recependolo in un proprio decreto. Questo decreto è il titolo formale che sancisce gli impegni assunti e può essere munito di formula esecutiva per farli valere in via forzata in caso di mancato rispetto (ad es. mancato rispetto dell’obbligo di mantenimento). È importante sottolineare come gli accordi possono essere sempre modificati, ove si modifichino le condizioni di fatto che hanno dato origine agli accordi stessi (es. mutamento delle condizioni economiche di un genitore, trasferimento di residenza, mutamento delle condizioni fisiche-psichiche, ecc.).

Chi deve provvedere, e in che misura, al mantenimento dei figli minori dopo la separazione consensuale?

La legge sull’affido condiviso lascia la determinazione all’accordo dei due ex coniugi. Essi sono liberi di stabilire misura e modo con cui provvedere – ciascuno per la propria parte – al mantenimento, alla cura, istruzione ed educazione dei figli. L’accordo, che deve comunque tenere conto delle rispettive capacità economiche dei due – e quindi prevedere una contribuzione proporzionale ai rispettivi redditi – deve essere poi sottoposto al vaglio del giudice che ne verifica la rispondenza all’ interesse del minore.

SEPARAZIONE GIUDIZIALE CON FIGLI

Mi sto dividendo da mio marito con una separazione giudiziale. Cosa comporta per noi e per i nostri figli?

Quando i genitori sono uniti dal vincolo del matrimonio, si parla di separazione personale tra coniugi. Essa può essere giudiziale (contenziosa) o consensuale. Alla separazione giudiziale si fa ricorso nel caso in cui non vi sia accordo tra i coniugi e non può pertanto addivenirsi ad una separazione consensuale. Essa consta di un iter processuale molto più articolato, più lungo (ha una durata media di tre anni, se non di più), più doloroso ed anche più oneroso. C’è inoltre da considerare che i figli si trovano per anni in mezzo a una battaglia legale e umana di cui purtroppo, molto spesso, sono i primi a patire le conseguenze.
Il procedimento di separazione giudiziale, diversamente da quello di separazione consensuale, ha inizio con un ricorso depositato in Tribunale da uno dei due coniugi. Nel ricorso vengono indicati i fatti essenziali e i motivi di diritto su cui si fondano le domande rivolte al giudice e si allega tutta la documentazione necessaria e utile a illustrare al meglio la situazione. Questo vuol dire che all’interno della narrazione è necessario segnalare gli episodi, le cause e gli elementi che hanno portato alla decisione di addivenire a una separazione (tutti argomenti che verranno sviluppati e analizzati nel corso del procedimento).
Il Tribunale fissa quindi la cd. udienza presidenziale (ovvero davanti al Presidente del Tribunale) e assegna al soggetto che ha depositato il ricorso un termine per notificare all’altro coniuge, tramite l’Ufficiale Giudiziario, il ricorso e il decreto che fissa l’udienza. Con la notifica il coniuge viene a conoscenza delle richieste del coniuge che ha depositato il ricorso e della data dell’udienza; dovrà quindi nominare un difensore per predisporre una memoria difensiva e depositarla in Tribunale, nei termini indicati dal giudice.
Il primo obiettivo del giudice sarà quello di tentare di ricondurre la separazione da giudiziale a consensuale. All’udienza presidenziale i coniugi devono comparire personalmente, assistiti dall’avvocato, dinanzi al Presidente del Tribunale il quale tenta la conciliazione: ascolta, cioè, i coniugi in presenza dei loro difensori (talvolta separatamente, talvolta tutti e quattro insieme) e verifica la possibilità e la disponibilità a raggiungere un accordo di separazione consensuale. Se ciò risulta possibile, la separazione si trasforma da contenziosa a consensuale, direttamente nella stessa udienza o, più spesso, in una successiva, poiché può essere necessario del tempo per precisare e/o formalizzare meglio l’accordo raggiunto. Va detto che tale trasformazione può avvenire anche in una qualsiasi fase successiva del processo.
Se non si riesce a raggiungere l’accordo, il Presidente pronuncia i provvedimenti presidenziali urgenti e sommari con riguardo alle questioni fondamentali della separazione, ovvero autorizza i coniugi a vivere separati e decide:
• sull’affidamento dei figli,
• sul loro collocamento (cioè sulla loro residenza con l’uno o con l’altro genitore),
• sulla regolamentazione dei rapporti tra i genitori e figli (specificando i tempi di visita),
• sul contributo al loro mantenimento,
• sull’assegnazione della casa coniugale,
• sull’eventuale contributo al mantenimento da parte di uno dei due coniugi a favore dell’altro, economicamente più debole.
Si tratta di provvedimenti provvisori, ovvero sempre modificabili, sia nel corso del processo che al termine, con la pronuncia della sentenza; sono provvedimenti cd. coercibili: possono cioè rappresentare titolo esecutivo da far valere in caso di inosservanza del coniuge agli obblighi stabiliti dal giudice. Sono provvedimenti reclamabili in Corte d’Appello.
Se i coniugi non raggiungono un accordo, il giudizio prosegue dinanzi al Giudice Istruttore con l’apertura di una vera e propria fase istruttoria, che comporta la presentazione di diverse memorie scritte difensive da parte dei legali, produzione di documenti, assunzione di testimoni, eventuali consulenze tecniche d’ufficio, indagini dei servizi sociali, indagini della Guardia di Finanza e della Polizia Tributaria, accertamenti bancari ed eventuale ascolto dei figli minori.
Il giudice, infatti, talvolta anche prima di emanare dei provvedimenti temporanei ed urgenti, può disporre l’audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore, ove ritenuto capace di discernimento. Questo perché si ritiene che non si possa ignorare l’opinione del minorenne nel caso in cui si debba decidere a quale genitore dovrà essere affidato, in quanto il minore è parte sostanziale del procedimento e portatore di interessi contrapposti rispetto a quelli dei genitori. Il minore, quindi, nella separazione giudiziale (non nella consensuale), e solo ove sussistano contrasti rispetto all’affidamento, è chiamato a esprimere liberamente la propria opinione e a raccontare con estrema fluidità la propria vita e le proprie esperienze, dunque anche i suoi intendimenti circa il genitore con cui vorrebbe continuare a vivere.
L’audizione del minore è considerata strumento essenziale per la formazione del convincimento del giudice, ma anche strumento di attuazione del diritto del minore di esprimere liberamente la propria opinione, consentendo al giudicante di percepire, attraverso la voce del bambino, le esigenze di tutela dei suoi primari interessi. Il giudice, in questa indagine, potrà avvalersi di tutti i supporti che gli consentono un’effettiva percezione della volontà del minore.

Chi deve provvedere, e in che misura, al mantenimento dei figli minori dopo la separazione giudiziale?

Nell’ipotesi in cui i due genitori non abbiano trovato un accordo, la misura e il modo con cui essi dovranno provvedere al mantenimento della prole viene stabilita dal giudice stesso, che stabilirà la corresponsione di un assegno periodico di mantenimento, tenendo conto delle rispettive risorse economiche dei genitori. Nel compiere tale attività, sempre nel caso di mancato accordo tra i due ex, il magistrato dovrà seguire i seguenti criteri :
1. le esigenze del figlio;
2. il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3. i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4. le risorse economiche di entrambi i genitori;
5. la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Oggi dunque la legge impone il dovere di contribuire alle esigenze dei figli ad entrambi i genitori in proporzione al proprio reddito. Questi debbono provvedervi non solo con le rispettive sostanze ma anche con la capacità di lavoro, professionale o casalingo. Non può il genitore sottrarsi a tale obbligo adducendo il proprio stato di disoccupazione o la difficoltà a trovare mansioni idonee alla propria formazione o qualifica professionale. Ciascun genitore è tenuto a procurarsi, tramite la ricerca di un lavoro adeguato, fonti economiche tali da consentirgli di assolvere al proprio dovere di mantenimento del figlio. Un onere economico quest’ultimo che non risponde solo a un obbligo alimentare, ma si estende all’ambito scolastico, abitativo, sanitario e sociale e che soprattutto non viene meno neanche qualora uno dei due ex coniugi abbia un reddito particolarmente basso.
Il dovere di mantenimento sussiste anche nel caso di figli maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti, sussistendo la necessità di garantire ai figli maggiorenni la certezza del mantenimento sino a quando non raggiungeranno l’indipendenza economica, sia come obbligo derivante dalla procreazione, sia per lo sfondo solidaristico che è proprio della famiglia, intesa quale unità fondamentale dell’organizzazione sociale. Non sarebbe infatti conforme con i fondamentali principi dell’ordinamento sollevare il genitore dall’obbligo di mantenimento, quando il figlio abbia raggiunto la maggiore età.

MEDIAZIONE FAMILIARE

Vivo una situazione di conflitto con il mio compagno/ coniuge ma non ho ancora intrapreso la separazione…

Potrebbe avvalersi del supporto di un mediatore familiare, che non è uno psicologo né un avvocato ma una figura professionale molto valida che potrebbe costituire una ottima alternativa alle vie legali, dal momento che il suo ruolo fondamentale è proprio quello di aiutare e sostenere coppie o ex coppie in difficoltà a gestire momenti di conflittualità più o meno elevata.

PATROCINIO LEGALE GRATUITO

Desidero separarmi da mio marito, ma non posso permettermi un avvocato. Come fare?

Nella sua vicenda separatizia, le occorre essere affiancata da un avvocato specializzato in diritto di famiglia. Se non conosce un avvocato che possa rappresentarla, Le consiglio di recarsi nel Tribunale della Sua città e chiedere presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati l’elenco degli avvocati iscritti al gratuito patrocinio e tra questi quali praticano il diritto di famiglia. Chi si trova in difficoltà economiche, o abbia un reddito personale annuo inferiore a € 9.296,22, ha infatti diritto al gratuito patrocinio, ovvero a farsi assistere senza alcuna spesa. Potrebbe eventualmente provare a contattare le associazioni a difesa delle donne della Sua città: vi sono legali e operatori molto validi che vi collaborano.

Casi di violenza domestica

MALTRATTAMENTI E ABUSO DEI MEZZI DI CORREZIONE

Il padre dei miei figli maltratta spesso sia me che i bambini. Il suo comportamento è perseguibile dalla Legge?

Il reato di maltrattamenti in famiglia è punito dall’art. 572 c.p., che lo definisce l’azione di “chiunque maltratta una persona della famiglia o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte”.
In altre parole, tale fatto è costituito da una condotta abituale che si estrinseca con più atti, delittuosi o meno, realizzati in momenti successivi con la consapevolezza di ledere l’integrità fisica e il patrimonio morale della vittima, sì da sottoporlo ad un regime di vita dolorosamente vessatorio. Più specificatamente, a integrare il reato in esame è stato precisato, sia in dottrina che in giurisprudenza, che esso riguarda la sottoposizione dei familiari a comportamenti abituali caratterizzati da una serie indeterminata di atti di molestie, ingiuria, minaccia ecc., al fine di rendere disagevole e per quanto possibile penosa la loro esistenza.
Il delitto in esame, quindi, può essere costituito anche da atti che, singolarmente considerati, non costituiscono reato, come ed esempio, i fatti che producono sofferenze solo morali, come lo spavento, l’angoscia, il patema d’animo, etc. Ciò che rileva è che i singoli atti siano collegati tra loro da un nesso di abitualità e devono essere avvinti, nel loro svolgimento, da un’unica intenzione criminosa: quella, appunto, di avvilire e opprimere la personalità della vittima. Non è, tuttavia, necessario che il comportamento vessatorio dell’agente, assunto a sistema, perduri indefinitamente, bastando che la situazione penosa della vittima si sia protratta per un lasso di tempo apprezzabile.
I comportamenti maneschi dei genitori non si conciliano con i metodi educativi, a tal punto che basta un solo schiaffo dato al figlio perché vi sia reato. Secondo parte della giurisprudenza, pertanto, anche l’isolato “ceffone”, quando sia vibrato con tale violenza da cagionare pericolo di malattia, è sufficiente a realizzare il reato di cui all’art. 571 c.p. di abuso dei mezzi di correzione e disciplina.

VIOLENZA FISICA E LESIONI

Subisco violenze fisiche e psicologiche dal mio uomo. Cosa posso fare per difendermi?

Le violenze domestiche possono dar luogo a diversi reati, come maltrattamenti, percosse, lesioni, violazione degli obblighi di assistenza. Chi è vittima di maltrattamenti, abusi fisici, vessazioni, tuttavia spesso non sporge denuncia per paura, per vergogna o proprio perché l’autore delle violenze è parte della famiglia. La violenza sulle donne − che nella maggior parte dei casi si consuma tra le mura domestiche – rischia pertanto di rimanere un fenomeno nascosto, non criminalizzato, anche quando la condotta perpetrata a danno della stessa donna assume i contorni di una fattispecie delittuosa. Questa problematica, tuttavia, non deve costituire più un fatto privato, unicamente personale, ma un’emergenza pubblica e sociale, di cui le istituzioni devono farsi carico, garantendo aiuto a chi ne è vittima e condannando chi ne è artefice.
La legge n. 154 del 4 aprile 2001, “Misure contro la violenza nelle relazioni familiari”, prevede l’allontanamento del coniuge violento dalla casa familiare come prima forma di misura cautelare per la tutela dell’incolumità della persona offesa e dei prossimi congiunti. La legge fa riferimento al solo coniuge, ma è possibile in ogni caso avanzare denuncia anche nei confronti di un altro familiare violento convivente (figlio, parente…), con richiesta di allontanamento dalla casa famigliare.
La denuncia-querela può essere presentata presso qualsiasi Commissariato di Pubblica Sicurezza o Stazione dei Carabinieri, o presso la Procura della Repubblica. In questo caso, data la delicatezza della situazione, è preferibile recarsi, se esistente, presso l’ufficio delle Fasce Deboli della Procura della Repubblica, con un documento di identità ed eventuali referti medici a supporto di quanto dichiarato nella denuncia. Quando si subiscono percosse, infatti, è bene presentarsi subito in un Pronto Soccorso Ospedaliero per una visita medica e chiedere un referto medico che attesti le condizioni fisiche riscontrate. Il personale medico è tenuto a fornire la certificazione della violenza subita dalla vittima ed è obbligato a riferire all’autorità giudiziaria l’accaduto nel caso in cui le lesioni riscontrate abbiano una guarigione superiore ai 20 giorni.
Qualora le violenze fisiche abbiano conseguenze sulla persona, causandole lesioni personali da cui deriva una malattia nel corpo e/o nella mente, in base all’art. 582 c.p. si ricade nel reato di lesioni personali dolose, punite con la reclusione da tre mesi a tre anni. Se la malattia ha una durata non superiore a 20 giorni, e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti di cui agli artt. 583 e 585, c.p., il delitto è punibile solo dietro querela della persona offesa.
Le lesioni dolose si verificano quando il soggetto che agisce pone in essere e desidera la realizzazione dell’evento (in quelle colpose, invece, il fatto si realizza e viene imputato per negligenza, imperizia e imprudenza al soggetto che agisce). In base alla durata della malattia la lesione può essere distinta in lievissima (durata della malattia inferiore a 20 giorni), lieve (non inferiore a 20 e non superiore a 40 giorni), grave (la malattia produce un indebolimento di un senso o di un organo permanente o mette in pericolo la vita della persona e provoca una incapacità della persona superiore a 40 giorni), gravissima (la malattia non è guaribile e provoca la perdita di un senso o di un organo o l’incapacità di procreare o la deformazione o lo sfregio del viso o una permanente incapacità della parola).
Quando l’autore delle violenze faccia abuso di sostanze stupefacenti, ci si può anche rivolgere ai servizi sociali di zona e ai consultori famigliari per ricevere assistenza psico-sociale.

INGIURIA

Il mio compagno usa nei miei riguardi un linguaggio offensivo e volgare, anche in pubblico. Posso denunciarlo?

Il reato di ingiuria, di cui all’art. 594 c.p., punisce chiunque offende l’onore e il decoro di una persona; dove, con offesa all’onore, si fa riferimento alle qualità morali della persona, mentre con offesa al decoro ci si riferisce alle altre qualità della persona oltre che alle condizioni che ne determinano il valore sociale. Trattasi, pertanto, di un delitto contro l’onore, che in quanto tale potrebbe concorrere materialmente con la contravvenzione di turpiloquio, prevista dall’art. 726 c.p., qualora l’offesa avvenga in luogo pubblico o aperto al pubblico con un linguaggio contrario alla decenza.
In questi casi, la parte offesa può sporgere una denuncia-querela nei confronti dell’autore della condotta descritta. La querela non è altro che l’atto con cui la persona offesa da un reato manifesta la volontà che si proceda nei confronti del suo autore; non richiede formule particolari, bensì può essere proposta personalmente oltre che a mezzo di procuratore speciale, entro e non oltre tre mesi dal giorno in cui è accaduto il fatto. Per sporgerla non è necessario recarsi presso la Procura della Repubblica, ma è sufficiente rivolgersi al Commissariato di Polizia o alla Caserma dei Carabinieri della zona in cui si risiede. Perché si possa procedere, è importante allegare alla denuncia querela-eventuali prove (come un referto medico a supporto di quanto patito il giorno dell’aggressione) e dichiarazioni di testimoni. In mancanza, la querela potrebbe venire archiviata per insufficienza di prove.

MINACCIA

Il mio partner mi minaccia continuamente di farmi del male in vari modi. Commette un reato?

La minaccia è un reato punito dal codice penale con una multa o, nei casi più gravi, con l’arresto sino ad un anno. Il reato sussiste quando si prospetta a qualcuno un male futuro, un danno ingiusto, con parole o in atti, in modo espresso o tacito, ma comunque in grado di turbare o di diminuire la libertà psichica e morale della vittima (art. 612 c.p.).
Si commette il reato di minacce con ogni manifestazione esterna a mezzo della quale, a fini intimidatori, venga rappresentato a un soggetto un male ingiusto, che possa essergli causato dal colpevole, o da altri per lui, nella persona o nel patrimonio. Si può commettere il reato di minaccia con ogni mezzo e con ogni comportamento. È necessario però che essi siano idonei a suscitare, in chi li subisce, il timore o la preoccupazione di dover sopportare o soffrire un male ingiusto. Nel caso in cui la minaccia sia particolarmente grave o sia stata posta in essere con armi, o da più persone riunite, o da persone che si sono rese irriconoscibili perché “travisate” non è necessaria la querela: si procede d’ufficio, bastando che il magistrato abbia ricevuto in qualche modo la notizia del fatto.
Inoltre, non occorre che la minaccia si realizzi in presenza della persona offesa. È solo necessario che questa ne sia venuta a conoscenza anche tramite altra persona, in un contesto però che faccia ritenere che l’agente abbia la volontà di produrre l’effetto intimidatorio.

SEPARAZIONE IN SEGUITO A MALTRATTAMENTI

Il mio compagno maltratta me e i bambini. Desidero interrompere la convivenza, ma lui non vuole andar via di casa. Come fare?

Il suo ex compagno non ha il diritto di rimanere nell’abitazione di Sua proprietà “a tempo indeterminato”, fintanto che non trova una diversa collocazione o una situazione lavorativa più stabile. Infatti, le violenze da Lei citate costituiscono gravi episodi che non possono in alcun modo conciliarsi con una convivenza, oltretutto quando il rapporto affettivo si è ormai esaurito e si è in presenza di una minore. Anche se le violenze fisiche e psicologiche non fossero state a loro tempo denunciate (circostanza che sarebbe auspicabile), Le suggerirei di contattare il prima possibile un legale di fiducia che possa esperire un’azione nei confronti del suo ex compagno al fine di allontanarlo dalla casa familiare, essendo la sua presenza fonte oggettiva di nocumento e potenziale pericolo per Lei e per la Sua bambina alla luce dei pregressi episodi violenti. Inoltre, un’azione legale stabilirebbe le modalità in cui il Suo ex compagno dovrebbe ottemperare ai suoi doveri di genitore, contribuendo economicamente e moralmente al sostentamento della famiglia. Sua figlia ha il diritto di crescere in un ambiente sereno e privo di forti conflittualità, e solo questa deve essere la priorità.

GRATUITO PATROCINIO

Ho subito violenza e desidero sporgere denuncia, ma non posso permettermi un avvocato. Come fare?

La denuncia-querela può essere preparata e presentata anche dalla parte lesa stessa, ma è preferibile farsi assistere e rappresentare da un legale. Chi si trova in difficoltà economiche, o abbia un reddito personale annuo inferiore a euro 9.296,22, ha diritto al gratuito patrocinio, ovvero a farsi assistere senza alcuna spesa.