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Condominio | Animali domestici

REGOLE CONDOMINIALI PER I PADRONI DI ANIMALI

di Laura di Ioconfido

Animali in condominio

La convivenza tra condòmini, si sa, non è sempre rose e fiori. Quando poi c’è di mezzo l’amato cucciolo, spesso le cose si complicano ulteriormente. Laura di Ioconfido ci illustra l’ABC delle regole per cavarsela nelle situazioni più comuni che coinvolgono cani e gatti nei condomìni.

L’AUTRICE | Esperta di animali domestici, Laura ha fondato il portale Ioconfido, in cui affronta ogni aspetto legato alla cura degli animali.

A come… ASCENSORE

Ha fatto molto discutere una sentenza emessa dal Tribunale di Monza il 28 marzo 2017, secondo la quale un condominio può impedire l’uso dell’ascensore ai condòmini con cani e, addirittura, infliggere sanzioni in caso di inosservanza del divieto.

Una disposizione che, a un primo impatto, sembra in contrasto con la Legge 11 dicembre 2012, n° 220 (la Riforma del Condominio) che, avendo aggiunto un comma – l’ultimo – all’art. 1138 del Codice Civile (Nuovo Codice del Condominio), ha sancito il principio secondo cui un regolamento condominiale non può vietare di possedere o detenere animali domestici. Proprio a questo disposto si era appellato il condòmino, ma a poco è valso.

La norma, infatti, si riferisce al solo regolamento condominiale e non al regolamento contrattuale che, invece, può andare a incidere (di fatto limitandoli) sui diritti che i singoli condòmini hanno sulle cose comuni. Perciò, un regolamento può stabilire che i cani debbano essere condotti al guinzaglio o, come nel caso di specie, che agli stessi sia impedito l’utilizzo dell’ascensore.

B come… BALCONE

Non sempre Fido e Micio possono seguirci in vacanza, così alcuni pensano bene (?!) di lasciarli sul balcone. Ed ecco che insorgono i primi dubbi che, nei condomìni, sfociano spesso in polemiche, se non in minacce o denunce. Si può o non si può lasciare un animale fuori al proprio balcone? Come sempre, non esiste una regola ferrea: occorre valutare il contesto.

– Se il balcone ha zone d’ombra, c’è acqua a disposizione e la permanenza dell’animale è solo saltuaria, non si configura alcun illecito. Casomai, ci potrebbe essere un potenziale rischio per l’animale che i condòmini potranno, con garbo, rappresentare al proprietario.

– Se, invece, il terrazzo è esposto al sole e il cane non ha riparo, occorre chiamare subito i Carabinieri e/o la Polizia Municipale perché in questo caso la condotta integra il reato di cui al 2° comma dell’art. 727 del Codice Penale, che punisce “chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.”

– Nel caso in cui, a prescindere dalle condizioni ambientali, l’animale appaia abbandonato da diverso tempo in quel terrazzo (se, ad esempio, è lì da un giorno o più senza intervento umano), la condotta costituirà reato, ai sensi dell’art. 727 comma 1 del Codice Penale, che punisce chiunque abbandoni animali domestici o abituati alla cattività. Si può chiedere l’intervento delle Forze dell’Ordine, purché si possa documentare che l’abbandono del cane risale a diverse ore prima.

Per i gatti le cose sono più semplici: date le loro piccole dimensioni, si possono installare semplici gattaiole nelle porte-finestra che danno accesso ai balconi: il gatto sarà padrone (come al solito!) di entrare e uscire a suo piacimento, con buona pace dei proprietari e dei condòmini.

C come COLONIE FELINE

Numeri alla mano, in Italia si contano ben 60 milioni di animali domestici. Accanto a questo esercito di fortunati c’è un consistente numero di randagi: si stima che circa 600.000 cani e 2,5 milioni di gatti vivano per strada. Ad avere la meglio (si fa per dire) sono proprio questi ultimi, spesso accuditi dalle cosidette “gattare”, che ogni giorno forniscono loro acqua e cibo in aree riparate del condominio, dove i mici iniziano puntualmente ad avvicinarsi quando è ora della pappa.

Peccato, però, che non tutti i condòmini gradiscano la presenza di gatti di strada. Come conciliare queste diverse posizioni? La legge 281/1991 [PDF] prevede per le colonie feline il diritto alla territorialità e vieta qualsiasi forma di maltrattamento nei loro confronti. Additittura, ai sensi degli articoli 544-bis e 544-ter del Codice Penale, il maltrattamento (incluso l’impedimento della cura o del nutrimento delle colonie) è perseguito penalmente, con la reclusione da tre mesi a un anno o la multa da 3.000 € a 15.000 €, mentre l’uccisione è punita con la reclusione da tre a 18 mesi. Insomma, sì ai gatti nelle aree condominiali (purché vaccinati). E, se qualcuno protesta, inviate una bella raccomandata all’Amministratore citando i riferimenti normativi indicati e consegnatene una copia a ciascun condòmino.

Attenzione, però. Non dimenticate di lasciare pulite le aree condominiali e di rimuovere i residui di cibo. Il T.A.R. Sicilia, infatti, con sentenza n° 3 del 12 gennaio 2016, ha stabilito che, quando si decide di dare ospitalità agli animali randagi, occorre poi premurarsi che la zona resti pulita e che non si generino cattivi odori o altri inconvenienti igienico-sanitari.