⏳ Tempo di lettura: circa 4 minuti
COS’E IL MOBBING E COME AFFRONTARLO


Il termine “mobbing” – dall’inglese “to mob”: attaccare, accerchiare, aggredire – si riferisce a tutti i comportamenti intenzionali (atti, parole, gesti e scritti) che, sul posto di lavoro, arrecano offesa alla dignità e/o all’integrità fisica e psichica di un impiegato in maniera vessatoria e persecutoria. Se questi atti sono perpetrati da un superiore, si parla di bossing. In Norvegia e in Giappone, il mobbing viene chiamato bullying, con un chiaro riferimento al bullismo.
Contenuti
Chi è maggiormente esposto a comportamenti vessatori sul lavoro?
Chi occupa una posizione di lavoro temporanea o precaria è il soggetto ‘ideale’ per le vessazioni lavorative: è maggiormente ricattabile (lo si può minacciare di licenziamento o trasferimento) e difficilmente si ribellerà, per non accentuare la sua posizione già instabile. Anche chi ha un impiego a tempo parziale (part-time) è più facilmente vittima di pressioni psicologiche da parte dei capi e dei colleghi, in quanto trascorre meno tempo degli altri sul luogo di lavoro e questo viene sfruttato a suo svantaggio.
A essere presi di mira sono, comunque, soprattutto i lavoratori più coscienziosi e più dotati: chi lavora meglio e ha maggiori potenzialità viene notato, e lodato, dai capi ed è dunque, spesso, invidiato dai colleghi, che cercano di creare un fronte compatto per metterlo in minoranza e in difficoltà con i superiori.
I NUMERI DEL MOBBING
12.000.000: il numero (minimo) di lavoratori che si ritengono mobbizzati in Europa.
1.500.000: il numero (minimo) di lavoratori che si ritengono mobbizzati in Italia.
6,6%: la percentuale di lavoratori che si sentono oggetto di mobbing.
2.500: le persone che ogni anno si rivolgono allo Sportello Antimobbing della Cgil.
800: i casi reali di mobbing riconosciuti dalla Cgil ogni anno. (dati: Cgil)
Come si manifesta il mobbing?
Non sempre chi è vittima di emarginazione sul posto di lavoro ne prende immediatamente coscienza. All’inizio, può attribuire a se stesso/a la colpa delle vessazioni che riceve, o non accorgersene, o sottovalutarle. Si può parlare di mobbing in presenza di uno o più dei seguenti episodi:
- Si riceve spesso l’ordine di eseguire lavori ‘impossibili’ (lunghi e difficili) in tempi troppo ristretti
- Si viene controllati nelle telefonate e nei propri spostamenti in ufficio, anche verso il bagno
- Si viene spostati dalla propria postazione in un corridoio o in una stanza non attrezzata
- Si ricevono più visite fiscali di controllo in un giorno, o in più giorni, quando si è in malattia
- Si viene costretti a prendere le ferie in un periodo non conveniente (ad es. in inverno
- Si resta all’oscuro delle decisioni aziendali e dei fatti importanti di interesse comune
- Si è oggetto di sabotaggi al proprio lavoro, violazioni di documenti e file.
Cosa prevede la legislazione?
In Italia non esiste una legge specifica che definisca il mobbing come reato autonomo. Tuttavia, il fenomeno è riconosciuto e sanzionato attraverso una rete di norme costituzionali, civili, penali e contrattuali che tutelano la dignità, la salute e i diritti del lavoratore. Riferimenti normativi principali:
- Costituzione Italiana:
- Art. 2: tutela della dignità umana
- Art. 3: principio di uguaglianza e divieto di discriminazione
- Art. 32: diritto alla salute
- Art. 35: tutela del lavoro
- Art. 41: limiti all’iniziativa economica privata se lesiva della dignità umana
- Codice Civile:
- Art. 2087: obbligo del datore di lavoro di garantire l’integrità fisica e morale del lavoratore
- Art. 2043: risarcimento per fatto illecito
- Art. 2103: tutela contro il demansionamento
- Codice Penale:
- Art. 612-bis: atti persecutori (stalking), applicabile in casi gravi di mobbing
- Art. 610: violenza privata
- Art. 590: lesioni personali colpose
- Art. 323: abuso d’ufficio (nel pubblico impiego)
- D.lgs. 216/2003: “Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”
- D.lgs. 81/2008: include lo stress lavoro-correlato tra i rischi da valutare
- Contratti Collettivi Nazionali (CCNL): molti prevedono clausole anti-mobbing e strumenti di tutela interna
Giurisprudenza consolidata
Negli ultimi anni, la Corte di Cassazione ha emesso numerose sentenze che hanno contribuito a delineare i contorni giuridici del mobbing. Un elenco in PDF di sentenze della Cassazione sul mobbing ci è stato fornito dall’Avvocato Simonetta Delle Donne. Tra i principi affermati:
- Il mobbing è configurabile quando vi è una serie di condotte vessatorie sistematiche e reiterate, con intento persecutorio e danno alla salute o alla dignità del lavoratore.
- Anche atti formalmente legittimi possono costituire mobbing se inseriti in un disegno persecutorio.
- Il datore di lavoro è responsabile anche per condotte mobbizzanti poste in essere da colleghi, se ne è a conoscenza e non interviene.
Il sito del DPL Modena raccoglie un elenco dettagliato delle sentenze della Cassazione sul mobbing dal 2001, offrendo una panoramica utile per chi cerca riferimenti concreti. Inoltre, l’ordinanza n. 29400/2024 ha ribadito che il mobbing costituisce violazione dell’art. 2087 c.c., anche in assenza di una legge ad hoc.